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Statuto


ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione denominata:

“FONDAZIONE GIORGIO BRUNELLI

PER LA RICERCA SULLE LESIONI DEL MIDOLLO SPINALE

E DEI PLESSI NERVOSI – ETS”.

 

ART. 2 — SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Cellatica (BS).

Essa potrà aprire filiali e sedi secondarie nella Regione Lombardia.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3 — SCOPO

La Fondazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore dell’assistenza socio-sanitaria ed in particolare nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione promuove ed attua iniziative volte alla conoscenza ed alla cura delle lesioni del midollo spinale e delle patologie degenerative, infiammatorie, genetiche e traumatiche del sistema nervoso centrale e periferico: promuove e favorisce la ricerca scientifica e medica avente per oggetto le dette lesioni; promuove ed attua l’assistenza delle persone colpite dalle citate lesioni, con particolare riferimento alle persone economicamente più deboli e fragili.

La Fondazione, inoltre, promuove e favorisce la divulgazione della comunicazione scientifica in tema di disabilità psicofisica volta a supportare persone affette da criticità socio-sanitaria ed economica.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ART. 4 — PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall’atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;

b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo Scopo;

c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Fondazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nei limiti di legge anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore nei limiti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

La Fondazione ETS potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis e sg del c.c. a norma dell’art. 10 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i..

ART. 5 — ORGANI

Sono organi della Fondazione:

1) il Consiglio di Amministrazione;

2) il Presidente;

3) l’Organo di Controllo e il Revisore dei Conti.

ART. 6 — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad undici membri.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto alla Signora MONINI LUISA, nata a Pescara l’8 marzo 1949, che durerà in carica a vita o fino a rinuncia. Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione verranno nominati dal Presidente e dureranno in carica un triennio e saranno rieleggibili.

Il Presidente, nell’ambito del Consiglio nominato, provvederà ad assegnare le cariche di Vicepresidente.

Il Presidente designerà con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il successore alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione; in mancanza il successore verrà designato dagli eredi o, qualora questi non provvedano entro tre mesi, dagli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può delegare in tutto o in parte la gestione ordinaria ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio, in osservanza del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l’altro:

  • approvare il bilancio preventivo annuale e definire gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione;
  • approvare il bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione.

ART. 8 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo anche diverso dalla sede purché in Italia e viene convocato, a cura del Presidente, obbligatoriamente almeno due volte all’anno, una per l’approvazione del bilancio di previsione e l’altra per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio potrà essere inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri o del Revisore dei Conti.

La convocazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima della riunione con avviso recapitato ai Consiglieri anche via e-mail o a mezzo fax o altro mezzo idoneo.

In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e con unanime accettazione, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

ART. 9 – ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei membri presenti e con votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dismissioni di beni patrimoniali ed il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l’estinzione della Fondazione devono essere adottate con la presenza di tutti i componenti del Consiglio dl Amministrazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente dell’adunanza e dal segretario. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire esperti interni od esterni invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione o degli amministratori con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 – PRESIDENZA

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche ed ogni altra organizzazione pubblica e privata.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione delle delibere, esercita le funzioni direttive di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione. Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio dl Amministrazione gli delega ed in caso di comprovata urgenza e sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, adotta con ordinanza provvedimenti che reputa necessari nell’interesse della Fondazione.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro í successivi trenta giorni.

ART. 11 — ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

Ai sensi di legge, in conformità al disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è nominato un Organo di controllo monocratico per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate; esso potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, se iscritto nell’apposito Registro.

Ove organo distinto, il Revisore unico, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione anche se non obbligatorio ai sensi di legge ma ritenuto opportuno.

Il Revisore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico è incaricato del controllo della regolarità dell’amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore Unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 — COMITATO TECNICO — SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato tecnico scientifico composto da cinque a venti componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all’art. 3).

Possono far parte del Comitato anche membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

I componenti il Comitato tecnico—scientifico durano in carica per il tempo determinato all’atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

ART. 13 — RIUNIONI E FUNZIONI DEL COMITATO

Il Comitato tecnico—scientifico si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato:

  • formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell’attuazione di dette attività;
  • esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
  • esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

ART. 14 — GRATUITA’ DELLE CARICHE

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

ART. 15 — ESERCIZIO FINANZIARIO — BILANCIO

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio d’esercizio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Entro il 31 dicembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo per l’anno successivo.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere altresì il bilancio sociale e a darne adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. che per legge, statuto o regolamento operino nel medesimo ambito.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione tiene le scritture ed i libri ivi indicati ed in particolare:

a) il Registro dei Volontari ove se ne avvalga;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) il libro delle decisioni dell’Organo di controllo e del Revisore Unico;

d) il libro delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico.

Previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di n. 7 (sette) giorni, è consentito l’esame dei libri sociali presso la sede della Fondazione oppure a mezzo trasmissione telematica, ove consentita dal Consiglio stesso.

ART. 17 — SCIOGLIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 C.C..

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio di Amministrazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 — NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni private riconosciute, le disposizioni del Codice del Terzo Settore e s.m.i. e le altre disposizioni speciali vigenti in materia.